Osvaldo Roman - 21-05-2004
Valutazione della Relazione Moratti
riguardante la Legge 62/2000
La Relazione presentata dal Ministro Letizia Brichetto sullo stato di attuazione, dopo un triennio dall’entrata in vigore, della legge 10 marzo 2000 n° 62 che detta norme per la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio, rappresenta più che la doverosa verifica dei risultati realizzati nel suddetto periodo, il tentativo di convalidare scelte recenti di carattere legislativo e amministrativo che violano e stravolgono la legge di parità medesima nei punti fondamentali intorno ai quali essa aveva realizzato, dopo uno stallo durato oltre mezzo secolo, un avanzato equilibrio fra le diverse posizioni politiche e culturali presenti nel paese. Si tratta di modifiche che come vedremo vanno oltre la legge di parità proprio su quei punti che ne compromettono il carattere costituzionale.
Certo non tutti furono d’accordo quel 2 marzo del 2000 quando la Camera espresse il suo voto finale sul provvedimento:
- i democratici di sinistra si dichiaravano nettamente favorevoli al testo, in quanto affrontava una questione rimasta irrisolta per ben cinquanta anni;
- i repubblicani ribadivano la loro posizione, basata su una condivisione dell’assegnazione di finanziamenti pubblici alle scuole private, ma soltanto dopo aver provveduto a un generale risanamento della scuola statale;
- Rifondazione comunista ribadiva la sua contrarietà.
Tra i voti contrari, quelli delle forze allora di opposizione: Alleanza Nazionale faceva notare che la legge non garantiva una libertà di scelta effettiva degli istituti educativi da parte delle famiglie e, per tale ragione, chiedeva l’approvazione della proposta di legge di modifica costituzionale, mentre il CDU sottolineava la necessità che il sistema scolastico fosse basato sulla competizione tra le scuole, per eludere il monopolio statale dell’istruzione. La Lega-Nord motivava il suo “no” definitivo con la convinzione che non si trattasse di una legge sulla parità scolastica, bensì sul diritto allo studio, criticando in particolare la modalità di erogazione delle borse di studio. Forza Italia dichiarava il suo voto contrario, asserendo che nella nuova normativa non era garantita una reale libertà degli individui di scegliere l’istituto educativo più adatto alla loro educazione.
Il dibattito si concluderà con le affermazioni del Presidente della Settima Commissione, Castagnetti, che esprimeva soddisfazione per l’approvazione di una legge che, dopo ben cinquanta anni, realizzava compiutamente l’attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione, riducendo il ritardo, nello sviluppo del settore dell’istruzione, rispetto agli altri Paesi europei. Egli ricordava che la normativa contribuiva, in particolare, avvicinava la scuola privata e la scuola statale, in seguito alla loro entrata all’interno di un unico sistema nazionale di istruzione, accelerando il processo di rinnovamento della scuola italiana.
Sta inequivocabilmente scritto nel dibattito parlamentare della scorsa legislatura e in tutti gli atti della trascorsa storia parlamentare che la nostra Costituzione, art. 33 comma 3. non consente il finanziamento diretto delle scuole private ancorchè paritarie.
La stessa Relazione (pag. 9) non può ignorare questo incontestabile dato di fatto quando enumera, con qualche grossolana svista, le tipologie di intervento finanziario preesistenti nel settore delle scuole non statali prima dell’approvazione della legge 62/2000.
>>> continua...
riguardante la Legge 62/2000
La Relazione presentata dal Ministro Letizia Brichetto sullo stato di attuazione, dopo un triennio dall’entrata in vigore, della legge 10 marzo 2000 n° 62 che detta norme per la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio, rappresenta più che la doverosa verifica dei risultati realizzati nel suddetto periodo, il tentativo di convalidare scelte recenti di carattere legislativo e amministrativo che violano e stravolgono la legge di parità medesima nei punti fondamentali intorno ai quali essa aveva realizzato, dopo uno stallo durato oltre mezzo secolo, un avanzato equilibrio fra le diverse posizioni politiche e culturali presenti nel paese. Si tratta di modifiche che come vedremo vanno oltre la legge di parità proprio su quei punti che ne compromettono il carattere costituzionale.
Certo non tutti furono d’accordo quel 2 marzo del 2000 quando la Camera espresse il suo voto finale sul provvedimento:
- i democratici di sinistra si dichiaravano nettamente favorevoli al testo, in quanto affrontava una questione rimasta irrisolta per ben cinquanta anni;
- i repubblicani ribadivano la loro posizione, basata su una condivisione dell’assegnazione di finanziamenti pubblici alle scuole private, ma soltanto dopo aver provveduto a un generale risanamento della scuola statale;
- Rifondazione comunista ribadiva la sua contrarietà.
Tra i voti contrari, quelli delle forze allora di opposizione: Alleanza Nazionale faceva notare che la legge non garantiva una libertà di scelta effettiva degli istituti educativi da parte delle famiglie e, per tale ragione, chiedeva l’approvazione della proposta di legge di modifica costituzionale, mentre il CDU sottolineava la necessità che il sistema scolastico fosse basato sulla competizione tra le scuole, per eludere il monopolio statale dell’istruzione. La Lega-Nord motivava il suo “no” definitivo con la convinzione che non si trattasse di una legge sulla parità scolastica, bensì sul diritto allo studio, criticando in particolare la modalità di erogazione delle borse di studio. Forza Italia dichiarava il suo voto contrario, asserendo che nella nuova normativa non era garantita una reale libertà degli individui di scegliere l’istituto educativo più adatto alla loro educazione.
Il dibattito si concluderà con le affermazioni del Presidente della Settima Commissione, Castagnetti, che esprimeva soddisfazione per l’approvazione di una legge che, dopo ben cinquanta anni, realizzava compiutamente l’attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione, riducendo il ritardo, nello sviluppo del settore dell’istruzione, rispetto agli altri Paesi europei. Egli ricordava che la normativa contribuiva, in particolare, avvicinava la scuola privata e la scuola statale, in seguito alla loro entrata all’interno di un unico sistema nazionale di istruzione, accelerando il processo di rinnovamento della scuola italiana.
Sta inequivocabilmente scritto nel dibattito parlamentare della scorsa legislatura e in tutti gli atti della trascorsa storia parlamentare che la nostra Costituzione, art. 33 comma 3. non consente il finanziamento diretto delle scuole private ancorchè paritarie.
La stessa Relazione (pag. 9) non può ignorare questo incontestabile dato di fatto quando enumera, con qualche grossolana svista, le tipologie di intervento finanziario preesistenti nel settore delle scuole non statali prima dell’approvazione della legge 62/2000.
>>> continua...